Recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale – n. 26 del 1° febbraio 2023 – il Decreto Ministeriale definisce criteri e modalità per accedere alle misure compensative dei costi sostenuti per l’attuazione degli interventi di adeguamento degli impianti di trasmissione radiotelevisiva.
Si ricorda infatti che, per assicurare la visione della televisione alla popolazione delle comunità montane e delle altre zone in cui, ad esito dello switch-off, non era stata assicurata la ricezione del segnale televisivo, nel DL 115/2022, c.d. decreto Aiuti bis, era stata autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l’anno 2022 per l’adeguamento degli impianti di trasmissione, autorizzati alla riattivazione in quanto non soggetti a interferenze.
Il DM ora pubblicato dispone che possono accedere a tale beneficio i comuni, le comunità montane o altri enti locali o consorzi di enti locali non rientranti nella zona di coordinamento radioelettrico internazionale concordata con i Paesi radio-elettricamente confinanti
I soggetti che intendono beneficiare delle misure compensative per gli interventi di cui al Decreto devono fare domanda al Ministero delle Imprese e del Made in Italy che valuterà la concessione del beneficio.
Gli adeguamenti tecnici degli impianti per i quali verrà riconosciuto il contributo dovranno essere realizzati entro cinque mesi dalla data di pubblicazione dell’elenco dei beneficiari , pena la revoca della misura compensativa. Successivamente alla realizzazione di tali interventi di adeguamento degli impianti, i soggetti beneficiari della misura sono tenuti a trasmettere all’amministrazione, entro trenta giorni, l’elenco delle spese sostenute dettagliatamente documentate a mezzo di fatture e/o documenti contabili che certifichino la spesa.
Il beneficio verrà altresì revocata nel caso in cui non venga prodotta la documentazione o qualora risulti che il soggetto beneficiario abbia reso dichiarazioni mendaci o alse attestazioni, anche documentali, in sede di presentazione della domanda o nella documentazione alla stessa allegata.